Il Decreto Flussi 2022, che verrà pubblicato nelle prossime settimane, permetterà l’ingresso nel territorio italiano a 82.705 lavoratori stranieri (si dovrà attendere la pubblicazione per capire quante quote saranno riservate all’agricoltura).
Quest’anno ci sarà un’importante novità per i datori di lavoro.
Infatti, l’ANPAL con una nota interna alle Regioni e alle Province (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://patronatocafpisacane.it/wp-content/uploads/2023/01/Nota-n.-17273-del-20-dicembre-2022.pdf) , ha precisato che i datori di lavoro, prima di richiedere il nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione, dovranno verificare, tramite i centri per l’Impiego, che non ci siano in Italia altri lavoratori già disponibili (se stranieri con regolare titolo di soggiorno) a rispondere alla loro chiamata.
Solo a seguito dell’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia, sarà possibile effettuare la richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
L’ANPAL a breve metterà a disposizione un modello che permetterà ai datori di lavoro di inoltrare la richiesta ai centri per l’impiego. Nello specifico il datore di lavoro richiederà:
la qualifica da ricoprire e le mansioni;
i requisiti richiesti;
il luogo e l’orario di lavoro;
la tipologia contrattuale;
la durata del contratto di lavoro;
la retribuzione prevista o i riferimenti del contratto applicato.
Il Centro per l’impiego istruisce la richiesta attraverso una pubblicizzazione della stessa in forme e modi che garantiscano la sua opportuna diffusione secondo le modalità organizzative delle amministrazioni competenti.
Qualora entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di personale, il Centro per l’impiego non abbia rinvenuto lavoratori rispondenti alle caratteristiche della richiesta medesima, rilascia l’attestazione di indisponibilità.
Nel caso in cui, invece, entro lo stesso termine, siano individuati uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, il Centro per l’impiego invia i nominativi al datore di lavoro.
L’attestazione (per presentare richiesta di nullaosta) in questo caso potrà essere rilasciata solo previa comunicazione da parte del datore di lavoro in merito alle motivazioni degli eventuali esiti negativi dell’attività di selezione, anche ai fini della valutazione da parte del Centro per l’impiego della disponibilità dei lavoratori soggetti a condizionalità.
Ai fini di dare certezza ai tempi della procedura, in assenza di comunicazioni da parte del Centro per l’impiego competente nel termine sopra richiamato di quindici giorni lavorativi, il datore di lavoro potrà comunque procedere alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico, assumendosi espletata la verifica di indisponibilità in parola.
http://patronatocafpisacane.it/wp-content/uploads/2023/01/Nota-n.-17273-del-20-dicembre-2022.pdf