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Contributo a fondo perduto di cui all’art. 9, comma 3, Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Con il Provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni necessarie per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023, detraibili al 90%. La percentuale di detrazione Irpef delle spese sostenute per gli interventi edilizi rientranti nel Superbonus, dal 1° gennaio di quest’anno è passata, salvo alcune eccezioni, dal 110 al 90%. Per poter liquidare la quota rimasta a carico dei contribuenti, persone fisiche, il Governo ha stanziato 20mln di euro da poter erogare a titolo di contributo a fondo perduto. Il contributo può essere richiesto nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) reddito di riferimento inferiore ad € 15mila nell’anno d’imposta 2022;

b) aver sostenuto nel periodo 1° gennaio/31 ottobre 2023, spese detraibili al 90% a fronte di interventi edilizi, effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare;

c) essere proprietario, alla data di inizio dei lavori o alla data di avvio lavori, o alla data di fine lavori, almeno in quota di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del richiedente o in caso di decesso del potenziale beneficiario, se il De cuius rispettava tutti i requisiti esposti, l’erede richiedente il beneficio deve conservare la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento;
continua

In aggiunta agli ordinari dati da riportare nella prima parte dell’istanza, è necessaria la compilazione di ulteriori tre quadri ulteriori:
A. i dati catastali identificativi dell’immobile adibito ad abitazione principale per la quale si chiede il contributo;
B. è suddiviso in due sezioni:
1) codici fiscali dei componenti il nucleo familiare del richiedente e/o del deceduto con riferimento all’anno 2022 ed i rispettivi redditi complessivi conseguiti nel medesimo anno d’imposta; reddito di riferimento del richiedente dome sopra determinato;
2) devono essere riportate le spese per gli interventi edilizi per le quali spetta la detrazione al 90%, sostenute nel periodo 1° gennaio/31 ottobre 2023, al lordo dell’eventuale sconto in fattura, con relativa data del primo bonifico effettuato;
Il quadro C è il riepilogo di quanto sopra.

 

 

In caso di più aventi diritto che hanno sostenuto corrispondenti quote di spesa agevolabile, il contributo viene determinato in proporzione alla spesa sostenuta dal richiedente e l’ammontare complessivo della spesa agevolabile sostenuta dai soggetti aventi diritto.
Il contributo, che verrà accreditato sul conto corrente indicato nell’istanza, sarà erogato in proporzione rispetto alle risorse finanziarie stanziate ed il numero di istanze richieste. In caso di istanze presentate in numero percentuale particolarmente elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la percentuale normativamente stabilita (10%), sarà ridotta proporzionalmente.

La scadenza di invio dell’istanza è il prossimo 31 ottobre, l’invio può essere fatto esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, a cura del richiedente o per il tramite di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
Tutte le istanze corrette verranno valutate complessivamente in relazione ai fondi stanziati ed in ordine di invio, una formula che riprende il meccanismo del “click day”: l’erogazione avverrà sulla base dell’ordine cronologico delle date di primo pagamento delle spese, a partire dal 1° gennaio; in presenza di più istanze con data di pagamento identica, assumerà priorità la data di presentazione dell’istanza.
Entro la citata scadenza può essere presentata una nuova istanza che sostituisce la precedente; è possibile presentare anche la rinuncia all’istanza, ma in quel caso la stessa si intende quale rinuncia totale al contributo.
L’Agenzia delle Entrate rilascerà due ricevute, una prima a seguito dell’invio dell’istanza ed una seconda, la più importante, con la quale attesta l’accettazione o il motivo di scarto dell’istanza
I controlli verranno effettuati successivamente all’erogazione del contributo. Nel caso in cui siano riscontrate incongruenze, l’Agenzia procederà alle attività di recupero del totale o della parte del contributo non spettante, oltre ad irrogare sanzioni.
Prima dell’accertamento, il contribuente che ha percepito irregolarmente il contributo in commento potrà regolarizzarsi riversandolo tramite modello F24 ed utilizzando i codici tributo che verranno successivamente comunicati.

Qualche esempio può aiutare a comprendere meglio.
Primo esempio
1) Unico avente diritto;
2) Spesa complessiva intervento € 100mila;
3) Limite massimo di spesa € 96mila;
4) Detraibilità massima 90% di € 96mila= € 86.400
5) Contributo massimo richiedibile € 9.600 (96.000-86.400), ovvero, il 10% della spesa complessivamente sostenuta, comprovata solo dalle fatture pagate con “bonifico parlante”, nel rispetto del tetto massimo di € 96mila.

 

Secondo esempio.
1) Due aventi diritto;
2) Spesa complessiva intervento € 100mila;
3) Spesa sostenuta al 50% tra gli aventi diritto;
4) Limite massimo di spesa complessivo, € 96mila;
5) Detraibilità massima individuale € 48mila (50% di € 96mila per ogni avente diritto);
6) Contributo massimo complessivamente richiedibile dagli aventi diritto €9.600 (€ 4.800 ciascuno), ovvero, il 10% della spesa individualmente sostenuta, comprovata dalle fatture da ogni avente diritto pagate con “bonifico parlante”, nel rispetto del tetto massimo cumulato, di € 96mila.

 

(*) REDDITO DI RIFERIMENTO
Si ottiene sommando il “Reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” rilevabile in DR (rigo 137 del prospetto di liquidazione 730/2023; rigo RN1, colonna 1 del Modello Redditi 2023) del richiedente, del coniuge o legato da unione civile o convivente e di altri componenti per i quali può essere invocato il carico fiscale Irpef presenti nel nucleo familiare e dividendo il risultato per il “numero delle parti”, rilevabile nella tabella a margine della presente. Il “reddito medio del nucleo familiare del richiedente” così ottenuto, non deve superare €15mila.

Tabella 1-bis (Articolo 119, comma 8-bis.1)
+—————————————————+—————+
| |Numero di parti|
+—————————————————+—————+
|Contribuente | 1 |
+—————————————————+—————+
|Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, | |
|il soggetto legato da unione civile o la persona | |
|convivente | si aggiunge 1 |
+—————————————————+—————+
|Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, | |
|diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione| |
|civile ((,)) di cui all’articolo 12 del testo unico| |
|delle imposte sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. | |
|917, che nell’anno precedente quello di | |
|sostenimento della spesa si sono trovati nelle | |
|condizioni previste nel comma 2 del medesimo | |
|articolo 12, in numero pari a: | |
| | |
| un familiare |si aggiunge 0,5|
| | |
| due familiari | si aggiunge 1 |
| | |
| tre o più familiari | si aggiunge 2 |