Annullata la sentenza del Tar del Lazio. Impedita l’equiparazione al regime fiscale riservato alle imprese commerciali
Fare il pane rientra assolutamente tra le attività agricole e deve avere lo stesso regime fiscale dedicato. A togliere ogni dubbio è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello promosso da Cia-Agricoltori Italiani, annullando il verdetto del Tar del Lazio n.4916/2021 che, in precedenza, aveva escluso dalle attività agricole connesse proprio la “produzione di prodotti di panetteria freschi” e la “produzione di pane”. I giudici amministrativi -ricorda Cia ripercorrendo l’iter giudiziario- avevano accolto un ricorso di Fippa, la Federazione italiana panificatori e affini, con il conseguente annullamento dei Regolamenti ministeriali 2010 e 2011 nelle parti in cui inserivano la produzione di pane tra le attività connesse a quella agricola. Un’esclusione che determinava, quindi, l’applicazione del più gravoso regime di tassazione stabilito per le attività commerciali e non più quello riservato agli agricoltori. Rischiando di far diventare insostenibile dal punto di vista economico l’attività di panificazione da parte dei produttori agricoli, con la relativa scomparsa di tante piccole imprese della filiera. Il Consiglio di Stato, però, ha accolto una delle eccezioni in rito sollevate da Cia, con l’assistenza degli avvocati Antonello Madeo e Giampaolo Austa, collegate alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso della Fippa, a causa dell’omessa impugnazione dinanzi al Tar anche del successivo Regolamento 2015 del Ministero dell’Economia, che ha sostituito in toto i precedenti e che continua a considerare il pane come prodotto connesso all’attività agricola ai fini fiscali. Questa sentenza -spiega Cia con soddisfazione- mette davvero la parola fine a tutta la vicenda ed è molto importante perché, ancorché sia in vigore da tempo il Regolamento 2015, mette al riparo i panificatori agricoli dalla possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa agire nei loro confronti per il periodo di vigenza dei precedenti Regolamenti. Chiarendo definitivamente che si tratta di una categoria distinta e non equiparabile, dal punto di vista fiscale, a quella dei panificatori commerciali.
Fonte cia.it