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La richiesta può essere presentata attraverso il Patronato

Si alla proroga di una mensilità del ReM, in favore dei nuclei familiari residenti in Italia privi di reddito o con redditi familiari inferiori a 400-800 euro mensili. Lo prevede l’art. 23 del D.L.104/2020 (Decreto Agosto) con il quale viene fissata la possibilità di richiedere, alle stesse condizioni previste dal DL “Rilancio”, una un’ulteriore quota di beneficio economico. L’articolo 23 del DL 104/2020 riconosce una ulteriore mensilità di beneficio economico rispetto alle quote già corrisposte con il DL “Rilancio” ai nuclei familiari che: a) posseggano nel mese di Maggio 2020 un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (400 o 800 a seconda della composizione del nucleo familiare); b) siano in possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; c) siano in possesso di un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE.Restano ovviamente le incompatibilità previste dal DL n.34/2020, quindi restano esclusi dalla mensilità aggiuntiva i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non terrà conto di tali soggetti. Il Rem, inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 previste dal DL 18/2020 o dal DL 34/2020 (es. per liberi professionisti, autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, indennità per i lavoratori domestici, eccetera). Viene stabilita, peraltro, una specifica causa di incompatibilità anche con la nuova indennità per i lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del DL 104/2020. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario d’invalidità. Restano esclusi dal REM anche i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza (RDC/PDC).

Fonte inac-cia.it